I beneficiari di un congedo per l'estero e gli Svizzeri all'estero assoggettati all'obbligo militare, che soggiornano in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi dopo aver soggiornato all'estero almeno dodici mesi ininterrottamente, sono esonerati dall'obbligo militare di notificazione. Il congedo per l'estero non è revocato e rimane valido. Il comando di circondario competente per il luogo di soggiorno può, dietro domanda scritta, prolungare un soggiorno senza notificazione per al massimo sei mesi.